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Come previsto dalla DELIBERA n° XI / 3502 del 5 agosto 2020, le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in base alla classificazione dello specifico impianto oggetto dell’intervento. Sono inoltre richieste le seguenti certificazioni o qualificazioni:

Inoltre l’impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT, condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall’impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento).

La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore. Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest’ultimo inserito nel catasto CURIT) che prevede la corresponsione di un contributo per l’Ente competente e per la Regione.

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