Sospensione alle modifiche unilaterali dei contratti elettricità e gas

22 novembre 2022

Con il Decreto “Aiuti bis” (art.3 del Decreto-Legge n. 115 del 2022, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022) fino al 30 aprile 2023 non è consentito ai fornitori di energia elettrica o gas nel mercato libero di procedere unilateralmente alla variazione delle tariffe applicate all’utente a meno che non fossero già state indicate in modo esplicito alla sottoscrizione del contratto. Il vincolo è efficace retroattivamente a partire dalla data del 9 agosto 2022, per eventuali variazioni unilaterali avvenute successivamente a tale data.

Qualora si sia ricevuta un’informativa dal proprio fornitore nel mercato libero che comunica una variazione tariffaria o qualora la variazione sia avvenuta successivamente al 9 agosto 2022, il suggerimento è di rileggere bene il contratto sottoscritto con il fornitore e, in caso di dubbio sulla liceità della variazione, provvedere a inviare reclamo al proprio fornitore (possibilmente tramite posta elettronica certificata o presso uno sportello fisico del fornitore).

Per approfondimenti: chiarimento ARERA e AGCM

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