Skip to content

Sospensione alle modifiche unilaterali dei contratti elettricità e gas

22 novembre 2022

Con il Decreto “Aiuti bis” (art.3 del Decreto-Legge n. 115 del 2022, convertito in Legge n. 142 del 21 settembre 2022) fino al 30 aprile 2023 non è consentito ai fornitori di energia elettrica o gas nel mercato libero di procedere unilateralmente alla variazione delle tariffe applicate all’utente a meno che non fossero già state indicate in modo esplicito alla sottoscrizione del contratto. Il vincolo è efficace retroattivamente a partire dalla data del 9 agosto 2022, per eventuali variazioni unilaterali avvenute successivamente a tale data.

Qualora si sia ricevuta un’informativa dal proprio fornitore nel mercato libero che comunica una variazione tariffaria o qualora la variazione sia avvenuta successivamente al 9 agosto 2022, il suggerimento è di rileggere bene il contratto sottoscritto con il fornitore e, in caso di dubbio sulla liceità della variazione, provvedere a inviare reclamo al proprio fornitore (possibilmente tramite posta elettronica certificata o presso uno sportello fisico del fornitore).

Per approfondimenti: chiarimento ARERA e AGCM

Copyright © 2022 Sportello Energia | Powered by Inix Group Italia
Panoramica privacy e cookie

Questo sito web utilizza i cookie in modo da poterti fornire la migliore esperienza utente possibile.

Le informazioni sui cookie vengono memorizzate nel tuo browser ed eseguono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web trovi più interessanti e utili.

Ulteriori informazioni sulla nostra Cookie Policy e sull'Informativa Privacy