Quando a seguito di un’ispezione il nostro impianto termico risulta inefficiente o presenta anomalie nell’ installazione, il Comune di Milano invia un’ordinanza di messa a norma. È questa l’occasione per valutare attentamente le azioni da adottare e decidere quali investimenti effettuare per avere un impianto efficiente e sicuro.
Attraverso il servizio di supporto telefonico, o a mezzo mail attraverso il sito internet – vedi le FAQ – è possibile mettersi in contatto con lo Sportello Energia e ricevere tutto il supporto necessario per la messa a norma dell’impianto.
Si ricorda che i documenti necessari a corredo dell’impianto termico sono:
- targa dell’impianto
- libretto di impianto conforme al modello adottato;
- libretto di uso e manutenzione dell’impianto redatto dall’impresa che lo ha realizzato o che è incaricata della manutenzione dell’impianto;
- libretti di istruzioni di uso e manutenzione dei generatori, bruciatori e apparecchiature dell’impianto forniti dai produttori;
autorizzazioni amministrative quali libretto matricolare di impianto, s.c.i.a antincendio e denuncia INAIL, ove obbligatori; - dichiarazione di conformità o dichiarazione di rispondenza prevista dal D.M. 37/2008, e per gli impianti installati antecedentemente al 2008, documentazione di cui alla L 46/90 o al DPR 218/98, dichiarazione di rispondenza;
- i rapporti di controllo tecnico previsti per ogni manutenzione effettuata (sia ordinaria che straordinaria).
Scopri come effettuare una CORRETTA MANUTENZIONE.
Come previsto dalla DELIBERA n° XI / 3502 del 5 agosto 2020, le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in base alla classificazione dello specifico impianto oggetto dell’intervento. Sono inoltre richieste le seguenti certificazioni o qualificazioni:
- per impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R.146/2018;
- per gli impianti costituiti da apparecchiature utilizzanti fonti di energia rinnovabile la qualificazione prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 28 del 2011 e ss.mm.ii.
Inoltre l’impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT, condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.
La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall’impresa installatrice. Se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento.
La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore. Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione – cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest’ultimo inserito nel catasto CURIT – che prevede la corresponsione di un contributo per l’Ente competente e per la Regione.
