ATTENZIONE! Per la stagione 2024/25 tali limiti di temperatura e orari sono stati modificati con Ordinanza Sindacale 50/2024
L’ordinanza prevede quanto segue:


L’attuale Delibera di Giunta Regionale n XI 3502 del 05 agosto 2020, all’articolo 7 prevede quanto segue:

Comma 1
Durante il funzionamento dell’impianto termico per la climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell’aria non può essere superiore ai seguenti valori:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici. (vedi ordinanza sindacale 50/2024)

Il mantenimento della temperatura dell’aria negli ambienti entro i limiti fissati è ottenuto con accorgimenti che non comportino spreco di energia.

Comma 7 
L’esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito nel rispetto dei limiti di seguito indicati per ciascuna zona climatica in cui è suddivisa la Lombardia, come indicato dal DPR 412/1993: (Milano è zona E)

Zona E: ore 14 giornaliere, articolate anche in due o più sezioni, dal 15 ottobre al 15 aprile. (vedi ordinanza sindacale 50/2024)

Comma 8
Al di fuori di tali periodi e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal Responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (N.B. 7 ore).


È possibile richiedere un controllo del rispetto dei valori massimi della temperatura dell’aria negli ambienti: per effettuare la richiesta compilare il Modulo per controllo di temperatura e inviarlo corredato da scansione del Documento di Identità a sportello.energia@amat-mi.it
La rilevazione verrà effettuata da un tecnico qualificato, dotato di strumentazione e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Esecuzione dei controlli
L’Autorità competente, sulla base delle informazioni fornite, comunicherà in che modo dare seguito alla richiesta, oppure richiederà maggiori approfondimenti

Costo della rilevazione

Si precisa che Sportello Energia si occupa unicamente delle segnalazioni per sovratemperature invernali e di quelle di sotto temperature estive ai sensi della D.G.R. 3502/2020 e ss.mm.ii..
In caso di sotto temperature in ambiente inferiori a 18°, essendo questione di igiene e salute non ricadenti sull’attività di tale servizio, si informa che occorre rivolgersi all’ATS locale quale ente competente (funzioni ai sensi della L.R. 33/2009, art. 6, comma 3, lettera F). Solo a seguito di eventuali anomalie riscontrate dall’ATS locale, l’Amministrazione Comunale (Unità Igiene dell’Abitato, CCV e Patrocini) potrà procedere amministrativamente ad ordinare il ripristino delle condizioni di igiene.

Modulo richiesta controllo di temperatura