Un impianto termico, ai sensi della DGR 3502/ 2020, si considera disattivato quando risulta privo di parti essenziali, ovvero quelle parti senza le quali l’impianto non può funzionare:
- il generatore di calore,
- il contatore del vettore energetico,
- il serbatoio combustibile,
- l’impianto di distribuzione e/o radiatori,
- il collegamento all’impianto elettrico.
Non si può considerare disattivo un impianto semplicemente non funzionante o non utilizzato!
La dismissione deve essere effettuata con modalità idonee a non consentire in alcun modo l’utilizzo dell’impianto o garantire che sia stata disattivata la fornitura del vettore energetico al generatore.
Occorrerà allegare alla dichiarazione, documentazione che dimostri l’effettiva disattivazione quale:
- Bolletta in cui compaia la voce “richiesta di disattivazione” e/o “spese cessazione contratto” e/o “chiusura contratto”;
- Foto del contatore piombato e/o dei tubi non collegati al generatore;
- Altra documentazione idonea allo scopo.
Le segnalazioni, saranno da inviare alla mail sportello.energia@amat-mi.it