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Comunità energetiche rinnovabili e gruppi di autoconsumatori

Gli elementi base delle comunità energetiche

Una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) rappresenta la modalità per produrre e consumare energia elettrica rinnovabile da parte di un insieme di utenti entro un’area geografica delimitata.

Una CER si basa sui seguenti elementi: (a) impianti di produzione di energia rinnovabile (per Milano, impianti fotovoltaici); (b) rete elettrica di distribuzione; (c) utenze finali di consumo elettrico (consumatori).

Perché una CER funzioni, ciascun impianto deve produrre più di quanto viene assorbito dall’utenza elettrica a cui l’impianto è allacciato, in modo da immettere in rete un surplus di energia; inoltre, c’è bisogno che l’energia immessa in rete, in una data ora, sia consumata, nella stessa ora, dagli utenti che fanno parte della CER. L’energia immessa in rete e consumata da altri utenti viene denominata “energia condivisa” e riceve un incentivo economico.

Lo scambio tra impianti e consumatori avviene attraverso la rete di distribuzione esistente, senza richiedere una connessione “fisica” con cavi elettrici di collegamento diretto all’impianto, per cui in una CER si parla di scambio “virtuale” di energia e il consumo da parte degli utenti viene chiamato “autoconsumo diffuso”.

La cabina primaria

Una CER può costituirsi all’interno di determinate aree geografiche, denominate “aree di influenza di cabine primarie” o, più semplicemente, “cabine primarie”.

Si tratta di zone servite dalle cabine di trasformazione dall’alta alla media tensione, e che sono state definite dai distributori di energia elettrica. Non si tratta propriamente delle zone effettivamente servite dalle linee fisiche che partono dalle cabine di media tensione, ma, piuttosto, di aree convenzionali.

Cliccando sul seguente link del GSE (Gestore Servizi Energetici) è possibile inserire l’indirizzo della propria abitazione o impresa (quello che appare sulla bolletta elettrica) e individuare a quale cabina primaria appartiene la propria utenza elettrica: mappa_interattiva_cabine_primarie.

Milano vede la presenza di 19 cabine primarie, due delle quali, nella zona sud della città, coprono solo una piccola porzione del territorio cittadino. Va precisato che le cabine primarie non corrispondono ai confini amministrativi della città, per cui una cabina può scavalcare i confini di più Municipi di Milano.

LE CABINE PRIMARIE PRESENTI SUL TERRITORIO DI MILANO

Produttore e consumatore: ruoli e vantaggi di appartenere a una CER

La responsabilità di far funzionare un impianto di produzione è in capo al produttore, che, nel caso in cui sia anche membro della CER, viene denominato “prosumer” (=”producer”+”consumer”).

Un produttore che intende partecipare a una CER deve sovradimensionare l’impianto rispetto alle proprie esigenze, in modo da poter destinare un surplus di produzione all’autoconsumo diffuso. Affinché il produttore possa rientrare dell’investimento per l’impianto, deve progettare l’impianto in modo che si ripaghi attraverso (1) il risparmio sulla propria bolletta elettrica (grazie all’autoconsumo fisico della produzione dell’impianto sulla propria utenza elettrica) e (2) attraverso la vendita di tutto il surplus di energia immessa in rete.

I consumatori che partecipano a una CER non vedono nessun effetto diretto sulla propria bolletta (che continuano a pagare come prima), ma invece vedono maturare un incentivo grazie all’energia condivisa. L’incentivo viene erogato alla CER, che decide come ripartirlo tra i consumatori.

La CER può anche decidere che una quota parte degli incentivi sia riconosciuta a un produttore, ma questo sarebbe opportuno solo nel caso in cui il produttore abbia realizzato un impianto molto sovradimensionato rispetto alle proprie esigenze (a vantaggio della CER) e che abbia difficoltà a ripagarsi solo tramite l’autoconsumo e la vendita dell’energia immessa in rete.

ATTENZIONE!

  • Non possono entrare in una CER: (a) le grandi imprese (ad es. una catena di negozi o supermercati); (b) le società che si occupano di energia come attività prevalente
  • Se si supera il 55% di energia condivisa (calcolata rispetto all’energia immessa in rete) gli incentivi maturati oltre tale soglia non possono essere destinati ad imprese e vanno destinati ad altri utenti (famiglie, enti pubblici, no profit, ecc.) o possono essere utilizzati per finalità sociali (progetti di utilità sociale).

Fonte immagine: GSE

Gli incentivi

Per l’energia immessa in rete si ricevono due tipi di incentivi:

  • una valorizzazione legata ai costi evitati di trasmissione dell’energia elettrica sulla rete nazionale (dovuta al fatto che l’energia prodotta viene consumata localmente)
  • una tariffa premio legata alla condivisione dell’energia (autoconsumo diffuso).

La voce di valorizzazione è riconosciuta per ogni kWh immesso in rete da un impianto di produzione, ma vale solo circa 1 c€/kWh (valore per il 2024).

La tariffa premio è riconosciuta solo per la quota di energia condivisa e, varia in base alla potenza dell’impianto, ma anche in base al prezzo di vendita dell’energia immessa in rete. Per ogni fascia di potenza, la tariffa premio non può comunque superare un valore massimo (12c€/kWh per gli impianti sotto i 200 kW). Nel caso di Milano, trovandosi nel nord Italia, la tariffa premio è incrementata di 1c€/kWh. I valori minimi e massimi che possono essere riconosciuti per la tariffa premio (incluso il fattore correttivo zonale) sono indicati nello schema sottostante.

Gli incentivi vengono erogati dal GSE (Gestore Servizi Energetici) secondo le modalità riassunte nello schema sottostante.

Gli impianti incentivabili

Non tutti gli impianti sono incentivabili. Innanzitutto, gli impianti devono essere allacciati alla rete elettrica solo dopo la costituzione formale della CER.

Gli impianti devono essere a fonti rinnovabili, avere una potenza inferiore a 1 MW (=1000 kW) e, nel caso di impianti fotovoltaici, essere di nuova realizzazione con nuova componentistica. Gli impianti non devono beneficiare di altre forme di incentivazione per l’energia prodotta (ad es. scambio sul posto).

Gli impianti realizzati prima del 16 dicembre 2021 possono essere inseriti in una CER solo se non superano il 30% della potenza complessiva degli impianti che fanno parte della CER stessa.

Nel caso di edifici di nuova costruzione, può essere incentivata solo l’energia condivisa derivante dalla produzione della potenza degli impianti eccedente il valore limite di legge previsto per i nuovi edifici.

Attenzione!

  • Gli impianti fotovoltaici realizzati con il contributo del Superbonus non godono dell’incentivazione per l’energia condivisa.
  • L’energia condivisa viene calcolata per i diversi impianti che fanno parte di una CER sulla base della data di allaccio degli impianti stessi.

La CER deve essere un soggetto giuridico

La costituzione di una CER e la sua gestione non sono operazioni banali: una Comunità energetica rinnovabile deve essere un soggetto giuridico, ovverosia un’associazione o una cooperativa o altra tipologia di soggetto senza fini di lucro.

La partecipazione alla CER deve essere libera (un consumatore può entrare o uscire senza vincoli; d’altro canto, una specifica utenza elettrica non può entrare in più di una CER alla volta).

I decreti ministeriali hanno definito gli elementi essenziali da inserire nello statuto della CER affinché possa ricevere gli incentivi: clicca sull’immagine a destra.

Non solo CER, ma Gruppo AUC (e CACER)

Oltre alla CER esistono altre forme riconosciute dalla normativa per la condivisione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili: nel loro complesso vengono denominate con l’acronimo “CACER”, che significa “Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile”.

Tra queste è importante illustrare la configurazione di Gruppo di Autoconsumatori che agiscono Collettivamente (Gruppo AUC). Un Gruppo AUC è formato da un gruppo di produttori e consumatori che si trovano nello stesso edificio o condominio.

Gli impianti di produzione di un Gruppo AUC devono rispettare, oltre alle stesse regole che per le CER, la condizione di essere realizzati sull’edificio in cui si costituisce il Gruppo di autoconsumatori.

Il Gruppo AUC non richiede una costituzione formale: è sufficiente un accordo privato o un verbale di assemblea di condominio e può essere gestito dall’amministratore di condominio (clicca sull’immagine a destra per i dettagli).

Tutti i tipi di consumatori possono far parte di un Gruppo AUC, anche le grandi imprese (ad es. un negozio che fa parte di una grande catena o una banca o un ufficio che è una delle sedi di una grande impresa).

Per la città di Milano l’opzione di un Gruppo di autoconsumatori può risultare più facilmente percorribile rispetto a una CER che sia ancora da avviare, sia perché gli aspetti formali sono inferiori, sia perché diversi condomìni residenziali milanesi, che hanno un elevato numero di appartamenti e non hanno possibilità di realizzare impianti di elevata potenza (poiché la superficie a disposizione sul tetto per un impianto fotovoltaico non è elevata), possono raggiungere un’elevata performance di energia condivisa.

Compatibilità tra incentivi e detrazione fiscale o contributi in conto capitale

La tariffa premio per l’energia condivisa in una CER o in un GAC è compatibile sia con la detrazione fiscale del 50% per i condomìni privati (bonus ristrutturazioni edilizie), sia con contributi a fondo perduto derivanti da soggetti privati (ad es. Fondazioni, donazioni di privati).

Nel caso di contributi pubblici a fondo perduto, la tariffa premio è compatibile solo se il contributo non supera il 40% dell’investimento per la realizzazione dell’impianto (in tal caso, se l’energia viene condivisa da parte di consumatori privati, la tariffa premio viene decurtata in misura proporzionale al contributo ricevuto).

La strategia del Comune di Milano per le CACER

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