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Servizi per gli Operatori CURIT

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CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) è la banca dati che a partire dal 2008, ha uniformato per tutti gli enti di Regione Lombardia la raccolta, la consultazione e la gestione dei dati relativi agli Impianti Termici.
Attraverso questo sistema, in cui confluiscono tutte le informazioni connesse alle diverse tipologie di impianti presenti e attivi sul territorio, è quindi possibile monitorare in tempo reale l’evoluzione del parco impianti termici, a servizio degli edifici residenziali e terziari, sia in termini di consistenza che di prestazioni energetiche ed ambientali.

Ad oggi all’interno del Catasto operano circa 16.000 professionisti tra Installatori, Manutentori, Amministratori di condominio e CAIT (Centri Assistenza Impianti Termici).

Sportello Energia fornisce supporto agli operatori sull’utilizzo delle funzioni del Catasto e sugli obblighi normativi in tema di esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli Impianti Termici attraverso un Servizio Telefonico attivo tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, al numero 02.884.68300 e un Servizio Mail all’indirizzo nuovo.impianto@amat-mi.it (per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina Contatti).

Come previsto dalla DELIBERA n° XI / 3502 del 5 agosto 2020, le operazioni di controllo, manutenzione e verifica dell’efficienza dell’impianto termico devono essere eseguite da ditte abilitate, ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37, in base alla classificazione dello specifico impianto oggetto dell’intervento. Sono inoltre richieste le seguenti certificazioni o qualificazioni:

  • per impianti costituiti da apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra, il personale e la ditta manutentrice devono essere certificati come previsto dal D.P.R.146/2018;
  • per gli impianti costituiti da apparecchiature utilizzanti fonti di energia rinnovabile la qualificazione prevista dall’art. 15 del D. Lgs. 28 del 2011 e ss.mm.ii.


Inoltre l’impresa che effettua le operazioni di manutenzione e controllo deve essere iscritta al CURIT
, condizione necessaria per potere pagare i contributi individuati dalla normativa regionale.

La manutenzione deve essere effettuata secondo le indicazioni e con la periodicità previste dall’impresa installatrice (se tali informazioni non sono presenti, fanno fede le istruzioni del fabbricante o, in ultima istanza, la normativa tecnica di riferimento).

La normativa prevede che venga effettuato in ogni caso un controllo di efficienza energetica con cadenza differente a seconda della diversa tipologia e potenza del generatore. Si tratta di una manutenzione al termine della quale viene redatta la dichiarazione di avvenuta manutenzione (cioè il rapporto tecnico di controllo rilasciato dal manutentore e da quest’ultimo inserito nel catasto CURIT) che prevede la corresponsione di un contributo per l’Ente competente e per la Regione.

Una tabella che espone la cadenza dei controlli degli impianti termici in Regone Lombardia

La normativa regionale ha introdotto la targatura, con l’obiettivo di identificare ogni Impianto Termico in modo inequivocabile, non solo a beneficio delle operazioni di manutenzione e ispezione, ma anche per agevolare l’analisi e il monitoraggio del parco impianti esistente sul territorio regionale, della qualità dell’aria e della diffusione delle fonti di energia rinnovabile.

Chi si occupa della targatura dell’impianto?
L’apposizione della Targa sull’impianto viene effettuata:

  • dall’Installatore, in fase di installazione di nuovi impianti o ristrutturazioni e sostituzione del generatore/i per impianti esistenti non ancora targati;
  • dal Terzo Responsabile, ove nominato, o dal Manutentore, in caso di manutenzione di un impianto non ancora targato, per il quale è prevista la trasmissione della Dichiarazione di Avvenuta Manutenzione (DAM);
  • dall’Ispettore, in caso di ispezione di impianti non ancora targati.

È vietato applicare una nuova Targa ad impianti precedentemente targati da altri operatori, se non nei casi previsti all’Art. 6 della Delibera di Giunta Regionale XI/3502 del 05/08/2020.

Condizioni per la regolarità della targatura
L’applicazione della Targa impianto risulta conclusa con la registrazione in CURIT del numero di codice della Targa stessa. La competenza della registrazione a CURIT è dell’operatore che l’ha apposta all’impianto e non può essere delegata ad altro soggetto, salvo nel caso in cui l’operatore si avvalga del supporto di un CAIT (Centri di Assistenza Impianti termici).
Per maggiori informazioni si invita a consultare il Vademecum Targatura degli Impianti scaricabile qui di seguito.

Come richiedere le Targhe
Per richiedere le targhe è necessario prendere un appuntamento tramite l’invio del Modulo per la richiesta delle Targhe scaricabile qui di seguito. Tale modulo, debitamente compilato, deve essere inoltrato alla casella di posta elettronica nuovo.impianto@amat-mi.it  con oggetto “Richiesta targhe ditta MA******”. Un nostro operatore risponderà alla richiesta fornendo giorno e fascia oraria per il ritiro dei plichi assegnati.

Il ritiro è da effettuarsi di persona presso l’ufficio Sportello Energia nella sede di AMAT srl (maggiori dettagli saranno indicati nella conferma dell’appuntamento) dal Titolare della Ditta o da un Delegato, di cui è possibile indicare il nominativo sul modulo di richiesta nell’apposito spazio.

L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’Impianto salvo delega ad un Terzo.

Il Responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’Impianto Termico è il Proprietario (in tutto o in parte) dello stesso.

Nel caso di edifici dotati di Impianti Termici centralizzati amministrati in condominio e/o nel caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, gli obblighi e le responsabilità posti a carico del Proprietario sono da intendersi riferiti agli Amministratori o, in caso di mancata nomina, al Legale Rappresentante.

Nel caso di unità immobiliari dotate di Impianti Termici individuali, colui che occupa l’unità immobiliare detto Occupante, a titolo di locatario o in virtù di un diritto reale di godimento, subentra alla figura del Proprietario, per la durata dell’occupazione.

La delega al Terzo Responsabile è consentita solo nel caso in cui il generatore o i generatori siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori al servizio di uno o anche più impianti termici, la delega può essere fatta a favore di un solo Terzo Responsabile.

Il Terzo Responsabile risponde del mancato rispetto della normativa vigente relativa all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza, di tutela dell’ambiente e di efficienza energetica.
Una volta assunto il ruolo di Terzo Responsabile (con apposito modulo in forma scritta), quest’ultimo diviene destinatario delle sanzioni amministrative ed è tenuto al riconoscimento dei contributi previsti a favore delle autorità competenti. Inoltre, si assume ogni responsabilità di natura civile connessa alla gestione dell’Impianto Termico; grava invece sull’operatore che esegue le specifiche operazioni sull’impianto ogni responsabilità di natura penale legata alla non corretta esecuzione delle stesse.

In caso di condominio dotato di Impianto Termico centralizzato in cui non viene nominato un Amministratore, i Proprietari (condomini) mantengono in solido il ruolo di Responsabile dell’impianto termico e, ai fini dell’accatastamento, devono comunicare alla ditta manutentrice o al Terzo Responsabile, oltre ai dati del condominio, le generalità del soggetto che li rappresenta in qualità di Responsabile dell’Impianto detto Intestatario.

Di seguito si allega a titolo esemplificativo il Contratto tipo di nomina Terzo Responsabile.

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